EDITTO SOPRA GLI EBREI
Essendo prima cura pastorale fra quelle che occupano l’animo di Sua Santità nostro Signore fin dal principio del suo pontificato, quella di preservare intatta ne’ credenti la Fede Cattolica, per rimuover da essi la minaccia di perdizione, cui un’eccessiva familiarità con gli Ebrei potrebbe indurre, ha stimato doversi seriamente provvedere, perché siano rigorosamente attese senza indugio le Disposizioni date da’ suoi gloriosi predecessori, in particolare considerando la sollecitudine della san[ta]. mem[oria]. di Clemente XII nel speciale Editto dato in questa Venerabile città di Roma li 17. Febbraio 1733., non meno che di Benedetto XIV in analogo Editto esso pure dato in questa Veneranda città li 17. Settembre 1751. E nuovamente udito al caso il parere de’ Venerabili signori Cardinali, Inquisitori e Generali [di ordini religiosi], Egli ha ordinato che il medesimo venga rinnovato, affinché questo istesso abbia esecuzione con la massima diligenza in ogni luogo del suo Stato Pontificio.
I. Innanzi a tutto Sua Santità, con espressa e ferma menzione della Disposizione seconda di Innocenzo IV., che principia con le parole = Impia Iudaeorum = comanda e dispone, che gli Ebrei non possano in alcun modo tenere in Casa, leggere, comprare, scrivere, copiare, volgere, vendere, dare in dono, o in altro modo, sotto qualsiasi pretesto, o titolo, o scusa, cedere un Libro o empi codici Talmudici o altrimenti sacrileghe e superstiziose opere Cabbalistiche, o Scritti che contengono errori contrari al tenore della sagra Scrittura o dell’Antico Testamento, o in genere quelli Scritti ne’ quali si rinvengono contumelie, empie espressioni e blasfemie contro i santissimi Misteri della Fede Cristiana, in particolare la santissima Trina Unità del nostro Signore Gesù Cristo, la perpetua Verginità di Maria, o i Santi. E ciò valga anche per qualsivoglia altro Libro proibito dalla Disposizione ventiquattresima della san. mem. di Giulio III de’ 29. Maggio 1554., che incomincia con le parole = Cum sicut = , e da quella data da Clemente VIII li 28. Febbraio 1593., che principia con le parole = Cum Hebraeorum = , e ancora da altre disposizioni e decreti Apostolici, siano gli istessi Libri scritti in lingua ebraica, o in altro idioma, sotto pena della perdita de’ detti Libri, della confiscazione de’ Beni, e di altre gravissime corporali ad arbitrio, in ogni caso di contravenzione, a tenore del decreto della sagra Congregazione del S. Offizio dato li 12. Settembre 1553., e a discrezione di Sua Santità soccombano a tali pene anche quei Rabbini e Fattori degli Ebrei che ritengano i detti Libri nelle loro Biblioteche o in qualsivoglia altro luogo ad uso pubblico o privato.
II. Che non ardisca ciascheduno Ebreo di esporre, spiegare o insegnare gli errori di detti Libri, né in pubblico, né in privato, né nelle Scuole, né fuori di esse, a una qualsivoglia Persona di religione Ebraica, Cristiana, o altra, sotto eguale pena della perdita de’ Libri, della confiscazione de’ Beni, e di altre gravissime corporali ad arbitrio.
III. Che niun Stampatore, Libraio o Bottegaio Cristiano, o altra Persona di qualsiasi stato, grado, e condizione possa soccorrere agli Ebrei, con il consiglio, od opera nella attuazione di tali Libri, o prestar aiuto nel scriverli, stamparli, volgerli o tradurli, e neppure adoprarsi per conseguire la licenza di leggerli, o possederli, sotto pena della perdita de’ Libri, della confiscazione de’ Beni e di altre gravissime corporali, secondo il sopradetto Decreto della sagra Congregazione del S. Offizio de’ 12. Settembre 1553., e parimente sotto pena di scomunica latae sententiae [= automatica, senza che debba essere decretata esplicitamente] riservata al Sommo Principe della Chiesa.
IV. Che gli Ebrei non possano comprare, o accettare alcun Libro scritto in lingua Ebraica, o dall’Ebraico volto in altro idioma, tanto da Ebrei quanto da Cristiani, neppure in caso che esso sia stato ad essi mandato, o portato, senza che prima l’abbiano sottomesso al Maestro del sagro palazzo Apostolico in Roma, e in altri luoghi, o città a’ Vescovi, o Inquisitori locali, sì che eglino possano accertare, se a tenore delle Disposizioni vigenti, e delle predette ordinazioni Apostoliche, si possa dar loro licenza di accettarlo, e di trattenerlo, il tutto sotto pena di scudi cento e di carcere settennale in ogni caso di contravenzione; e in caso che venga scoperto un qualunque Libro che contenga alcuna cosa contrastante alle predette bolle e decreti Apostolici, in particolare alla sopradetta Bolla di Clemente VIII., esso non sia restituito agli Ebrei, ma consegnato al Tribunale del S. Offizio, e parimente si proceda quando si scopra un qualunque altro Libro interdetto agli Ebrei.
V. Che Ebrei non possano far uscire dalla Dogana o introdurre per la medesima alcun Libro senza licenza del Maestro del sagro Palazzo in Roma, e dei Vescovi, o Inquisitori locali in altre città, e luoghi sotto pena della perdita del Libro, di scudi cento, e di carcere settennale, e a tali pene soggiacciano anche Uffiziali di Dogana Cristiani che concorrano a far uscire o introdurre i predetti Libri, e parimente tutti coloro che vi concorrano con l’ajuto, o il consiglio.
VI. A tale oggetto ordiniamo al Maestro del sagro Palazzo, e parimente a’ Vescovi, o Inquisitori suddetti, che ponghino ogni loro cura, e diligenza nel far che nessun Libro, che riguarda gli Ebrei, in particolare in caso che sia scritto in lingua Ebraica, venga fatto uscire, o entrare senza loro espressa licenza, e a tale scopo essi ispezionino le Dogane e i Carri che scaricano i Libri presso le porte.
VII. È fatto divieto a ciascheduno Cristiano, e in particolare a’ Doganieri, Corrieri, Uffiziali di Posta, Carrettieri, e Trasportatori di qualunque specie per acqua, e per terra di consegnare alcun Libro agli Ebrei senza la previa licenza del Maestro del sagro Palazzo in Roma, e fuori di essa de’ Vescovi, o Inquisitori locali, a’ quali dunque subito dopo l’arrivo devono dar notizia ed elenco di ogni Libro sotto pena di scomunica Iatae sententiae riservata come sopradetto al Papa, e di altre pecuniarie, e corporali ad arbitrio, e alle
medesime soggiacciano in sé e per sé anche quelli, cui è stato mandato uno de’ Libri suddetti.
VIII. A tenore della mentovata Bolla di Clemente VIII. si vieta, e si proibisce a qualsisia Persona di qualunque grado, stato, e condizione riferita in detta Bolla, che qui si abbia per espressa, di concedere alcuno Indulto, licenza, o facoltà contraria alle Disposizioni della medesima Bolla, ed in caso che sia già stata conceduta, si dichiara nulla, e di niun valore, in forma tale, che Ebrei soggiacciano alla pena, come se non l’avessero mai ottenuta, né impetrata.
IX. Che gli Ebrei non facciano, né compongano, né insegnino fattucchierie, incantesimi, auguri, sortilegi, Insalmazioni, o altri Atti, che importino superstizioni, per venire in cognizione delle cose occulte, o future, tanto ai Cristiani, che agli Ebrei stessi, sotto pena di scudi Cento, della Frusta, e della Galera in vita secondo le circostanze de’ delitti, in conformità di quanto viene ordinato nella Costituzione 70. della san. mem. di Gregorio XIII. che comincia = Antiqua Iudaeorum = , e le medesime pene s’incorrano ancora dai Cristiani, che imparassero dagli Ebrei i sopradetti Atti superstiziosi, o che ad essi ricorressero per rintracciare scioccamente le cose occulte, o future.
X. Si proibisce a qualsisia Argentiere Cristiano di formare per uso degli Ebrei alcuni Amuleti, o Brevetti, che sogliono gli Ebrei suddetti mettere addosso a’ loro Bambini, per preservarli dalle infestazioni delle Streghe, o da altri Maleficj, e specialmente quelli, che hanno la figura di Mandorla, o di Nocchia , e ne’ quali vi è impresso da una parte il nodo di Salomone, e dall’altra il Candelabro con sette lucerne, o altri simili vani Geroglifici, perché essendo questi superstiziosamente interpretati dagli Ebrei, non è convenevole, che gli Artefici Cristiani in alcuna maniera vi concorrano, e ciò sotto pena agl’Argentieri di scudi venticinque.
XI. Che gli Ebrei, anche secondo i Decreti degli 8. e 23. Ottobre 1625. non possano apporre, o far apporre ne’ loro Sepolcri lapide, o iscrizione veruna, e perciò s’intende in avvenire proibito ad ognuno di conceder licenza di apporre tali lapidi, o iscrizioni sotto pena della demolizione de’ Sepolcri, di scudi cento, di Carcere, e di altre maggiori ad arbitrio.
XII. Che gli Ebrei nel trasportare i Cadaveri non usino alcun Rito, ceremonia, o pompa funebre, e specialmente si astengano dal salmeggiare, e portare Torcie, e lumi accesi per la Strada sotto pena di scudi cento, della perdita della Cera, e sotto altre pene Corporali ad arbitrio, alle quali soggiaceranno i Fattori, ed i Parenti più prossimi del Defonto; ma solamente sia loro permesso di accendere lumi, e di usare i loro soliti Riti, e pompa funebre, tanto nella Sinagoga, quanto nel luogo della Sepoltura, purché in alcuno de’ predetti luoghi non sia presente alcun Cristiano di qualunque sesso, e condizione, sotto le pene predette da incorrersi tanto da’ Fattori, o altri Ebrei, che permetteranno l’accesso a’ Cristiani, quanto dai Cristiani, che interverranno a questa cerimonia, o Rito degli Ebrei.
XIII. Che a tenore di quanto viene prescritto così dal Gius Civile nella Leg. fin. Cod. de Judaeis, come dal Gius Canonico nel cap. Judaei 3., e Consuluit 7. de Judais, & Saracenis, e dalle Costituzioni della san. mem. di Paolo IV. = Cum nimis = 3., di S. Pio V. = Romanus Pontifex = 6., e di Clemente VIII. = Caeca, & obdurata = 9., oltre alle Sinagoghe, che colle dovute facoltà dagli Ebrei frequentemente si tengono, non se ne possa accrescere altra dentro i Ghetti, né quelle ornare, o ampliare in modo alcuno, e molto meno tenerne altre fuori de’ Ghetti medesimi, sotto pena di scudi cento, di Carcere, e di altre gravissime &c.
XIV. Che non possa alcun Ebreo, di qualsisia sesso, stato, e condizione andare, né accostarsi per lo spazio di trenta Canne [= 70 metri circa] alle Case de’ Catecumeni, né al Monastero della SSma Annunziata in Roma, né per sé, né per interposta persona sotto la pena di scudi trecento, della Galera, e di altre Corporali ad arbitrio.
XV. Che non possa alcun Ebreo sotto qualsivoglia pretesto ritenere nella propria Casa, Abitazione, o Bottega alcun Neofito, o Catecumeno, tanto maschio, che femmina, benché fosse in primo grado di consanguinità, o affinità congiunto, e molto meno possa mangiare, bere, dormire con veruno di essi, né dentro, né fuori de’ Ghetti, né in alcun altro luogo, né lavorare con alcuno di loro, né starvi per lavorante, né praticarvi, né conversarvi per qualsisia occasione sotto le pene di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda in pubblico.
XVI. In caso che gli Ebrei non solo inducano, ma tentino ancora d’indurre con parola, o promesse, o in qualunque altro modo, tanto direttamente, che indirettamente da per sé, o per mezzo di altri i Neofiti, o Catecumeni, o qualsisia altra Persona a giudaizzare, incorrano subito nella pena della Carcere, della confiscazione de’ Beni, ed in altre imposte dalle costituzioni Apostoliche di Clemente IV. la 14., di Gregorio X. la 3., di Niccolò IV.
XVII. Se alcun Ebreo di qualunque sesso ardirà dissuadere, o impedire in qualsisia modo la conversione alla Santa Fede di qualche Ebreo, o Catecumeno, o di fargliela anche per brevissimo tempo differire, incorra subito nella pena della Galera, e nella confiscazione di tutti i beni, ed in altre arbitrarie secondo ciò che viene prescritto nelle dette Costituzioni di Clemente IV., Gregorio X. e Niccolò IV., che tutte principiano = Turbato corde = , con espressa dichiarazione, che debbano alle medesime pene soccombere quelli, che presteranno in ciò ajuto, opera, consiglio, o favore. Le Donne poi Ebree invece della Galera, incorreranno nella pena della Frusta, dell’Esilio, ed in altre più gravi ad arbitrio, secondo le circostanze del delitto.
XVIII. Che più d’ogni altro siano tenuti all’osservanza delle sopradette cose i Fattori degli Ebrei, e specialmente ad in vigilare che non sia trafugato, occultato, o pervertito alcun Catecumeno Ebreo dell’uno, e dell’altro sesso, che abbia mostrato, mostri, o sia per mostrare volontà, o inclinazione di farsi Cristiano, come pure che non venga trafugato, o occultato alcun Ebreo, che dovesse trasportarsi alla Casa de’ Catecumeni a tenore de’ Decreti Pontificii, e particolarmente di quello della san. mem. di Benedetto XIII. de’ 16. Agosto 1724., nemmeno col pretesto, che non vi concorra il consenso de’ loro Genitori, e Parenti, e seguendo alcuni di detti casi, siano tenuti i Fattori a farlo riportare, o ricondurre, altrimenti siano multati colla gravatoria continua fino a che non resti effettuata la restituzione, o ritorno della Persona trafugata, o nascosta, o pervertita, ed inoltre soggiacciano alle pene pecuniarie, di carcere o di altre gravissime ad arbitrio.
XIX. Quando sia offerto alla Chiesa qualche Ebreo per esser Battezzato, non possano gli Ebrei in alcun modo molestare, o fare veruna ingiuria tanto all’Oblatore, che all’Oblato, particolarmente mentre staranno in Ghetto, sotto gravissime pene pecuniarie, o corporali ad arbitrio, e sia cura di Monsignor Vicegerente in Roma, e fuori di essa de’ Vescovi, o Inquisitori locali, subito che averanno notizia, o almeno qualche probabile congettura dell’offerta, procurare con tutta sollecitudine che l’Offerente, e l’Offerto non rimangano presso gli Ebrei.
XX. Che in esecuzione della Bolla di Paolo IV. che principia con = Cum nimis = , rinovata da S. Pio V. nella Costituzione = Romana Pontifex = data in Roma li 20. Maggio 1566., debbano gli Ebrei dell’uno, e dell’altro sesso portare il segno di color giallo, per cui vengano distinti dagl’altri, e debbano sempre portarlo in ogni tempo, e luogo, tanto dentro i Ghetti, quanto fuori di essi, e tanto in Roma, e ne’ luoghi abitati, quanto fuori, cioè, gli Vomini debbano portarlo sopra il Cappello ben cucito sopra, e sotto la falda, senz’alcun velo, o fascia, se non in caso che fosse dell’istesso colore, e le Donne lo debbano portare in Capo scopertamente, senza mettervi sopra il Fazzoletto, o altra cosa con cui venga nascosto, sotto pena agli uni, ed alle altre di scudi cinquanta per ciascheduna volta, e di altre ad arbitrio, e a tale oggetto si ordina agli Ebrei sotto le stesse pene, che non portino altro Cappello che quello proprio col segno giallo, a riserva però de’ Cappelli da vendersi, quali debbano portare scopertamente in mano, e non in capo. Si permette però, che Ebrei, tanto Vomini, che Donne, vadano senza il detto segno in caso che siano attualmente in viaggio, fuorché in caso che non più d’un giorno si trattengano in qualunque luogo, che se più del predetto tempo si trattenessero in qualsisia luogo, soggiacciano alle sopradette pene.
XXI. Su speciale comando del nostro Signore si sappia, che in futuro non avrà più alcun valore veruna licenza oltre quanto concesso, o disposto agl’Ebrei in conformità della prescrizione della predetta Bolla di Paolo IV., da qualsisia Tribunale, o Prelato o alto Uffiziale essa provenga, ancora che Presidente, e pure il Vescovo di Avignone, il Maestro del sagro palazzo Apostolico, il Cardinale Legato o Camerlengo di santa Chiesa, sotto pena di dichiarazione di nullità della mentovata licenza, in forma tale che Ebrei soggiacciano alla pena, come se non l’avessero mai ottenuta. E in caso che qualsisia Uffiziale Subalterno ardisca pur anche a voce concedere siffatta licenza del non portare il segno, sia il medesimo punito ad arbitrio, e subito deposto dal suo uffizio, o incombenza, nel far che gli esecutori si guardino dal risparmiarlo sotto comminazione delle pene per i contraventori.
XXII. Gli Ebrei non possano distribuire, rimettere, donare, o vendere alcuna Carne di qualsivoglia specie, che essi hanno mattato, o fatto mattare sotto pena di scudi cento, o di carcere ad arbitrio, e viceversa i Cristiani non possano a lor volta, né accogliere, né comprare la medesima sotto pena di scudi venti, e di carcere, similmente ad arbitrio.
XXIII. In simil modo non possano gli Ebrei rimettere, donare, o vendere a’ Cristiani Pane Azzimo, detto volgarmente «Azzimelle », sotto pena di scudi cinquanta, e viceversa i Cristiani non possano accoglierlo sotto medesima pena.
XXIV. Essendo notorio, che gli Ebrei non contenti di comprare da’ Cristiani il Latte per la loro bisogna e uso ancor lo comprano in assai maggiori quantità che altrimenti usino, onde dipoi venderlo, e farne mercato, e far commercio co’ Cristiani, sia proibito sotto le istesse pene agli Ebrei comprar più Latte che non si voglia a coprir la loro bisogna, e il medesimo né elargire, né vendere a’ Cristiani, o in qualsisia altro modo cedergli ancor che esso sia tramutato in formaggio o in altre sorte di Latticini, e similmente a’ Cristiani [sia proibito] accogliere il medesimo sotto comminazione delle medesime pene.
XXV. Non sia in alcun modo permesso agli Ebrei, né da per sé, né per mezzo di altri, sotto qualsivoglia pretesto, o scusa comprare, o vendere Agnus Dei, o Reliquie de’ Santi, o farne commercio, né de’ medesimi insieme con ornamenti, né de’ medesimi senza di questi, né [far commercio] di Croci, Calici, Dipinti, Figure, o Immagini del nostro Signore Gesù Cristo, della Santa Vergine, o de’ Santi, né d’oggetti d’uso ecclesiastico, Breviari, Tovaglie d’Altare, Coperture d’Altare, od Ornamenti d’Altare, o di qualsisia altro oggetto che riguardi il sagro Culto, e neppur [far commercio] di Libri, ancor che i medesimi siano di contenuto profano, ne’ quali incorrano Figure sagre, pur se tutte le predette cose siano guaste, e lacerate, o ancor che si voglia usarne solo per bruciarle, e trarne il loro oro, o argento sotto pena di scudi duecento, e di galera, e i Cristiani che vendano qualsisia dei sopradetti oggetti agli Ebrei soggiacciono non oltre che alla pena di scudi duecento.
XXVI. Che gli Ebrei non possano, né da per sé, né per mezzo di altri, praticar Commerci, Affari, Banca, o Società in qualunque modo con Neofiti, o Catecumeni sotto pena di dichiarazione di nullità del Contratto, e di scudi cinquanta, di tre tratti di corda in pubblico, e di altre ad arbitrio.
XXVII. Che, a tenore della Disposizione 6. di S. Pio V., e del Decreto di Alessandro VII. de’ 10. Luglio 1659., essi non possano possedere Officine, Depositi di Tessuti, Fondachi, o Stallaggj fuori di Ghetto, e se non in caso di speciale scopo, o particolare necessità i Vescovi locali concedangli l’analoga licenza, ma per soli luoghi non molto discosti dal Ghetto, e però mai in luoghi pubblici, e a condizione che essi non vi pernottino, o ancora non tengano adunanza con Cristiani o pur con Ebrei, ma attendano se non al loro mestiere sotto pena di scudi cinquanta, e di altre Corporali ad arbitrio, e della perpetua perdita de’ detti Fondachi, Officine, Depositi, e Stallaggi.
XXVIII. Che gli Ebrei non possano invitare alcun Cristiano nelle loro Sinagoghe, e molto meno introdurlo nelle medesime, e viceversa che non sia mai permesso a’ Cristiani di entrare nelle medesime sotto pena di scudi cinquanta, tanto per uni, che per gli altri.
XXIX. Che a tenore di quanto viene prescritto nella Leg. fin. Cod. de Judaeis ne’ cap. 16. e 18. (cod. tit.) e nel Decreto di Benedetto XIV. de’ 26 Agosto 1743., Ebrei non possano né in nome proprio, né di qualunque Cristiano o altra Persona possedere, o trasmettere Locazione, Affitto, o ancor che privata Società di Beni di qualsivoglia specie, e comunque avvenga, ancor che con la Reverenda Camera Apostolica, né possano essi prestare il loro Nome o Cittadinanza, o ancora avere una qualsisia insignificante parte in quelli, sotto la pena della perdita di quel istesso importo pel quale siano convenuti nel Contratto di Locazione, o di Affitto, alla quale [perdita] sono sottoposti pel fatto stesso della dichiarazione di nullità di Contratti analoghi, e sotto altre [pene] ad arbitrio; onde a’ Cristiani è stato di già comandato di trattenersi dall’avere simili negozi colli Ebrei sotto le medesime pene sopradette.
XXX. Che secondo quanto fu prescritto nel cap. Ad haec 8., e nel cap. Et si Judaeos 13. de Judaeis, e nella Disposizione seconda della san. mem. di Innocenzo IV., e nella terza della san. mem. Di Paolo IV., Ebrei non possano prevalersi di veruna Levatrice, o Nutrice Cristiana sotto pena di scudi cento, e di carcere ad arbitrio, e che parimente le Donne Cristiane non possano servir di Levatrice, o di Nutrice agli Ebrei sotto pena di scudi cinquanta la prima volta, mentre la seconda volta si aggiunga la frusta, alle quali pene soggiacciano anche i Mariti, tanto Cristiani che Ebrei, per le loro Mogli.
XXXI. Che a tenore di quanto fu prescritto nella Leg. Unica Cod. Ne Christianum Mancipium Haereticus, vel Judaeus, vel Paganus habeat, e ne’ cap. 2., 5., 8., e 13. de Judaeis, e parimente anche nella mentovata Disposizione seconda di Innocenzo IV., nella terza di Paolo IV. (par. 4), ne’ Decreti della sagra Congregazione de’ 14. Febbraio 1606., e de’ 15. Marzo, e 17. Maggio 1612., 12. Ottobre 1627, e 20. Ottobre 1652., gli Ebrei non possano ritenere alcun Cristiano per servitore o donna di Casa, e che essi se non per brevissimo tempo possano servirsi dell’uno, o dell’altra per la pulizia del Ghetto, per appiccare il fuoco, lavare gli abiti, o prestare qualunque opera servile sotto pena di scudi venticinque, ed altre corporali ad arbitrio, e perciò s’ingiunge a’ Padri di Famiglia, Tutori, o Curatori Cristiani di proibire a’ Figliuoli, ed a’ Fanciulli posti sotto la loro direzione di prestare agli Ebrei tali servigii, altrimenti si procederà contro di loro alle pene arbitrarie.
XXXII. Che secondo le proibizioni contenute nella Bolla della san. mem. di Paolo IV. la 3., e nella 6. di S. Pio V., e nella 19. della san. mem. di Clemente VIII., che incomincia = Caeca, & obdurata = gli Ebrei non giuochino, né mangino, né bevano, né abbiano altra familiarità, o conversazione con i Cristiani, né questi con essi tanto ne’ Palazzi, Case, o Vigne, che nelle Strade, Ostarie, Bettole, Botteghe, o altrove, e Osti, Bettolieri, e Bottegaj non permettano la conversazione tra’ Cristiani, ed Ebrei, sotto pena agli Ebrei di scudi dieci, e del Carcere ad arbitrio, ed a’ Cristiani di scudi dieci, e di altre corporali ad arbitrio.
XXXIII. Non ardiscano Ebrei di lavorare in Ghetto, a tenore ancora della Costituzione 3. di Paolo IV. al par. 5. ne’ giorni festivi di precetto commandati dalla Chiesa, se non a porte chiuse, ed in niuna maniera fuori di Ghetto, nemmeno nelle Case de’ Cristiani di qualsisia stato, grado, condizione sotto pena di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda ad arbitrio, e alla medesima pena di scudi cinquanta siano sottoposti i Cristiani, che permetteranno in tali giorni agli Ebrei il lavorare nelle loro case, incaricando li Confessori di seriamente ammonire, e riprendere i Penitenti, che ardissero permetterlo, per lo grave scandalo, che da ciò ne deriva.
XXXIV. Gli Ebrei di qualsivoglia sesso, ed età non possano andare in Carrozza, né in Calesse per Roma, né fuori sotto pena di scudi cento, e di Carcere, e di altre corporali ad arbitrio, ma solamente in caso di viaggio sia loro permesso di andare a cavallo, o in Calesse, e non altrimenti.
XXXV. Non possa alcun Ebreo, o Cristiano servire di Cocchiere, o di Vetturino agli Ebrei, fuorché in caso come sopra di viaggio, sotto pena di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda, e sotto le medesime pene non possa alcun Cristiano prestare, dare a vettura, o fare accomodare Carrozze, o Cocchi agli Ebrei dell’uno, e dell’altro sesso, e molto meno condurli seco in Carrozza, o Cocchi.
XXXVI. Non possa alcun Ebreo pernottare fuori del Ghetto, e perciò debba ciascuno ritirarsi in Ghetto verso l’un’ora di notte, e la mattina non possa uscire prima del giorno sotto pena di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda in pubblico agli Vomini, e della frusta alle Donne, e perciò sia incombenza de’ Portinari il non fargli entrare, o uscir dal Ghetto, se non nelle ore stabilite, e di non introdurvi Cristiani nel tempo, che Ebrei sono rachiusi. Ed inoltre comandiamo all’Università degli Ebrei, che paghino ai Portinari l’intera provisione senza veruna diminuzione, non volendo che eglino siano tenuti a contribuirne parte veruna a chi che sia per qualsivoglia titolo, ragione, o causa; si guardino però li Portinari di prendere alcuna mancia, o ricognizione dall’Università, o dagli Ebrei in particolare, a riserva delle mancie solite darsi ne’ tempi proprj sotto pena di scudi 50., di carcere ad arbitrio, e della privazione dell’Uffizio.
XXXVII. Gli Ebrei dell’uno, e dell’altro sesso non possano abitare fuori del Ghetto, e star nelle Ville, Terre, Castelli, Tenute, Procoj [= recinti per il bestiame nella campagna romana], o altrove per qualunque pretesto, ancora per quello della necessità di mutar aria, e quando gli occorrerà andar fuori, e starvi ancora per un sol giorno, procurino, secondo il Decreto della Sagra Congregazione de’ 19. Maggio 1751., in conferma di altro simile di Alessandro VII. de’ 6. Settembre 1661., ottenerne l’opportuna licenza in iscritto, in cui oltre le altre cose si dovranno esprimere il nome, cognome, ed origine dell’Ebreo, la cagione legittima per cui è stata conceduta, il tempo che dovrà durare colle clausole, che debbano gli Ebrei portare il segno al Cappello, come si è detto di sopra al Cap. 20, che non coabitino co’ Cristiani, né conversino familiarmente co’ medesimi, e che ritornati restituiscano al Tribunale, onde l’averanno conseguita, la licenza ottenuta sotto le pene di scudi trecento, di carcere, ed altre arbitrarie in caso di ciascheduna contravenzione.
XXXVIII. In caso che gli Ebrei vogliano andare alle Fiere, siano parimente obbligati ottenere la licenza in scriptis o dal Vescovo, o dall’Inquisitore, o Vicario locale senza emolumento veruno, e tre giorni dopo terminate le medesime a tenore del Decreto de’ 21. Giugno 1747., debbano immediatamente partire, senza che o dal Vescovo, o Inquisitore, o Vicario locale predetti possa concedersi loro ulterior dilazione. Questa licenza però non dovrà suffragargli, se subito giunti Ebrei al luogo destinato non la presenteranno al Vescovo, Inquisitore, o loro Vicari, o se questi per gravi, e giuste cause crederanno di non doverla attendere, o di doverla restringere, e limitare nel tempo, come da altro Decreto de’ 17. Febbraio 1751. Ritornati poi che saranno si dovrà da loro restituirsi subito la licenza al Tribunale, onde l’avranno ottenuta, il tutto sotto le pene della perdita de’ loro beni, di carcere, e di altre ad arbitrio.
XXXIX. Non sia permesso agli Ebrei entrare ne’ Parlatorj di Monasteri di Monache, né de’ Conservatori [= istituti religiosi di istruzione per le giovinette], né parlare con alcuna Persona in tali luoghi esistente, e nemmeno entrare nelle Chiese, Oratorj sagri, e Spedali sotto la pena di scudi cinquanta, di tre tratti di corda in pubblico per gli Vomini, e della Frusta alle Donne.
XL. Si avvertono i Superiori delle Case, e Monasterj de’ Regolari, e de’ Collegi, e de’ Luoghi Pii de’ Secolari, che in caso abbiano qualche volta bisogno di prevalersi degli Ebrei per uso delle stracciarìe, non permettano a questi l’ingresso nelle Chiese, e negli Oratorj, e non gli lascino conversare con Giovani, ma solamente con Persone avanzate in età, e che possono dar loro buon esempio, ed insegnamento a rivedersi, altrimenti sappiano, che ne renderanno stretto conto al Signore, ed alla Sagra Congregazione del S. Offizio.
XLI. Gli Ebrei, quantunque Rabbini, non possano vestire abitato [recte abito] consimile a quello degli Ecclesiastici, e particolarmente non usino Collare tondo, o alla Francese, solito usarsi dagli Ecclesiastici di quella Nazione, ma vestano in abito affatto Secolaresco, con il Collare grande, e scoperto, sotto pena a’ trasgressori di scudi dieci la prima volta, di venti la seconda, e poi in caso di ulterior contumacia, di carcere, ed altre ad arbitrio.
XLII. Nelle sopra riferite ordinazioni, e pene siano compresi anche gli Ebrei Forastieri sia dell’uno, che dell’altro sesso per il tempo che dimoreranno in Roma, ed in tutto lo Stato Ecclesiastico, ed essi parimente debbano per detto tempo abitare entro il Ghetto sotto le pene di scudi cento, di Carcere, ed altre Corporali anche gravi ad arbitrio.
XLIII. Essendo la Predica il mezzo più possente, e più efficace per ottenere la conversione degli Ebrei, come si raccoglie dalla Costituzione prima della san. mem. di Niccolò III., che incomincia = Vineam Soreth = , e dalla Costituzione 92. di Gregorio XIII., che incomincia = Sancta Mater Ecclesia = , ordiniamo a’ Rabbini che ponghino ogni loro cura, e diligenza nel fare intervenire alla Predica, che si fa nel Sabbato, o in altro giorno della settimana quel numero di Vomini, e Donne, che secondo la diversità de’ Ghetti sarà stato o verrà prefisso a tenore della citata Costituzione 92. della san. mern. di Gregorio XIII., del Decreto della Santità Sua de’ 26. Agosto 1745., e della Lettera circolare de’ 29. Aprile 1749., e trascurando i medesimi di fare la descrizione delle Persone nel numero come sopra stabilito, o da stabilirsi, incorrano nella pena di scudi cinquanta per ciascheduna volta, siccome mancando di intervenire alla Predica alcuna delle Persone descritte, incorra nella pena di due giulj per ciascheduna volta.
XLIV. Ha per ultimo la Santità Sua dichiarato, e comandato, che per l’effettiva esecuzione di tutte le soprariferite Ordinazioni si procederà contro i Trasgressori anche ex Officio, & per Inquisitionem. E che affisso il presente Editto ne’ luoghi soliti, e confluenti, e di più nelle Scuole de’ Ghetti a maggior loro notizia (ove debbasi sempre affisso ritenere sotto la pena di scudi cento da pagarsi dalle Università in caso di ciaschecluna contravenzione, e sotto altre pene ad arbitrio) obblighi tutti, e ciascheduno, come se fosse stato ad ognuno personalmente intimato, e notificato.
Dato dal Palazzo della S. Rom. ed Univers. Inquisizione questo dì 5. Aprile 1775.
GIOVANNI BUTTARELLI DELLA S. ROMANA, & UNIVERSALE INQUISIZIONE NOTARO
Die 20. Aprilis 1775. supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Curiae Innocentiae, & in Acie Campi Florae, ac in aliis Locis solitis, & consuetis Urbis per me Petrum De Ligne SSmae Inquisitionis Cursorem [Addì 20 Aprile 1775. il soprariferito Editto fu da me affisso, e pubblicato alle porte della Curia Innocenziana, e in Campo de’ Fiori, e negli altri luoghi soliti e consueti della Città, da me Pietro de Ligne Messo della SSma Inquisizione.]
(Storia degli ebrei di Roma, pp. 264-275)
Oltre che chiaramente criminale, direi che si potrebbe tranquillamente chiamarlo anche un tantino paranoico.
barbara
a parte che essendo lui “la legge” li definisce i criminali,ma poi,cerca di capirlo,33-75….42 anni di persecuzione ed ecco lì, chè ancora pieno d’Ebrei,altro che essere paranoico!
(chiedo venia,non vorrei essere sarcastico,ma mi disegnano così)
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Cioè sarebbe per la serie rassista mì? Te sì tì che te sì ebreo, bruto fiol d’on can! Sì, capisco…
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Addì, 5 aprile 2013..
OT ma non troppo: sono passati duecentotrentotto anni, e qualcosa è cambiato.. o non troppo?!
“Ad Auschwitz saresti stata attenta”
classe in rivolta contro la prof antisemita
La frase-shock detta a una studentessa ebrea di un liceo della Capitale. La preside apre un’istruttoria. L’insegnante si giustifica: “Volevo indicare un luogo in cui regnava l’ordine, ma non sono razzista”
di GABRIELE ISMAN
Lo leggo dopo
Il campo di sterminio di Auschwitz
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Frasi antisemite, Profumo chiede relazione
la preside: “Insegnante già richiamata”
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Scandalo per la frase della prof antisemita
La preside: “Forse non intendeva dire così…”
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Prof antisemita, Pacifici: ‘Compagni esemplari, troppa indifferenza’
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Prof antisemita, la preside: ”Non voleva offendere”
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antisemitismo, professoressa, scuola, auschwitz
UNA FRASE ignobile in un’aula di un liceo della Capitale, una studentessa ebrea attaccata dalla docente, i compagni che compatti prendono le difese dalla ragazza. È successo all’artistico Caravillani in piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro: era sabato, ora di matematica, poco dopo la ricreazione.La ragazza quel giorno non stava bene per un forte mal di testa: esce dalla classe, va in bagno, rientra al suo banco all’ultima fila, ma il malessere non passa. La docente la nota, e qui parte la rasoiata: “Se fossi stata ad Auschwitz, saresti stata attenta”.
La giovane rimane sbigottita e scoppia a piangere, ma i compagni la difendono: “Prof, lei è razzista”. La docente risponde e insiste: “Non sono antisemita, ma nella scuola italiana non c’è più la disciplina di una volta”. Tre studenti, tra cui la ragazza ebrea, minacciano di disertare le lezioni di matematica tenute da quella professoressa. L’episodio accade in un sabato di ottobre: la madre della ragazza va a protestare il lunedì dalla preside, che chiede una protesta scritta alla signora e apre un’istruttoria formale. La docente cerca di spiegarsi, ma aggiunge qualcosa di ancora più grave. “Ho detto quella frase per indicare un posto organizzato”: dopo l’apertura dell’inchiesta interna rischiava 15 giorni di sospensione, ma invece si ammala.
La famiglia della giovane intanto si rivolge alla Comunità ebraica romana: a gennaio in un incontro a cui partecipano la ragazza, sua madre, la dirigente scolastica e
il presidente della Comunità Riccardo Pacifici, la prof dice di non essere antisemita, ma non cambia la sua posizione: “Ammetto di aver detto quella frase in classe, ma l’ho pronunciata per indicare un posto dove regnava l’ordine”. È una riunione piuttosto tesa, con minacce di portare la questione in tribunale. Alla fine, anche in considerazione di un vecchio incidente di cui la prof porta ancora le conseguenze, si mette in malattia per un mese, in attesa di andare in pensione a settembre per raggiunti limiti d’età. “Sì, la frase c’è stata – conferma Anna Maria Trapani, preside della Caravillani – ma mi pare importante che i ragazzi abbiano solidarizzato con la loro compagna e l’episodio è stato ben assorbito dalla scuola. La professoressa non voleva dire quel che le è uscito fuori dalla bocca e i ragazzi hanno interpretato senza filtri. Non voleva offendere nessuno, e infatti non è stata punita”.
Ieri la classe è stata ricevuta da Pacifici al Museo ebraico, come racconta il sito della Comunità romaebraica.it. “I compagni della ragazza sono i veri eroi. La loro capacità di non rimanere indifferenti è la migliore medicina per combattere ogni intolleranza. Il loro rimanere compatti accanto alla compagna, supportati da una preside eccellente che ha vissuto con orgoglio la presa di coscienza dei ragazzi”. Pacifici si spinge oltre: “La cultura di questi ragazzi che sconfigge l’indifferenza credo che meriti di essere premiata come accade ogni 27 gennaio al Quirinale. Come Comunità ebraica ci faremo promotori di segnalare questo splendido episodio di altruismo alla Presidenza della Repubblica”.
(05 aprile 2013)
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Posso dire? a me questa preside non sembra “eccellente”. Può darsi che lo sia in senso comparativo, ma allora come sono gli altri presidi?
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Sapessi, ragazzo mio, sapessi…
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Nella scuola italiana è normale avere commenti come quello che ha ricevuto mia nipote(è albanese,anche se l’albania l’ha vista 2 volte in vacanza)-per forza che la scuola fa schifo con tutti gli albanesi come te che ci vengono!-
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Io in tutti questi anni ho avuto solo due ragazze albanesi: una era abbastanza un lavativo, ma non peggio di tanti altri germogli locali, l’altra un autentico bijou, da tutti i punti di vista. Io qui comunque con una battuta del genere mi sarei beccata come minimo un paio di mesi di sospensione dall’insegnamento. Poi, a parte ogni altra considerazione, penso che la battuta sia anche abbastanza gratuita perché gli albanesi di solito arrivano qui che l’italiano lo sanno già, quindi fra gli immigrati non direi che siano loro a tirare giù il livello della scuola.
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Mia nipote è splendida ma un po’ scavezzacollo,andrebbe raddrizzata un pochino,ma son sicuro che non è quello il modo.
avrebbe bisogno di trovare una figura di riferimento nell’ambito scolastico,ed invece ha trovato il tribunale della santa inquisizione lo scorso anno,e quest’anno a mollato prima.
Alcuni miei insegnanti si sarebbero sentiti falliti per questo,quelli si sentono molto soddisfatti.
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Che cazzo significa La professoressa non voleva dire quel che le è uscito fuori dalla bocca? O è deficiente la professoressa, o è deficiente la preside. Anche se, in questo caso, tertium datur: sono deficienti tutte e due. Quanto al fatto che la cosa importante è che i ragazzi abbiano solidarizzato con la loro compagna ciò significa che, evidentemente, il comportamento dell’insegnante per la preside non è importante affatto.
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Niente sanzioni.. da non crederci!
Fa piacere, però, che i ragazzi si siano dimostrati all’altezza: con insegnanti e preside così, poteva andar peggio!
Scusa per la lunghezza del commento: non sono molto pratica del copia-incolla..
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Io credo che una bella incriminazione per istigazione all’odio razziale in base alla legge Mancino, anche se i ragazzi si sono ben guardati dal lasciarsi istigare, ci starebbe tutta.
PS: non credo che quelli pratici del copia-incolla conoscano trucchi per accorciare le cose lunghe…
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La scuola che si ribellò alla prof antisemita in visita al Museo. Pacifici: il Capo dello Stato vi deve premiare
in: Blog/News | Pubblicato da: Redazione
2 Commenti
caravillani al museo 2Questa mattina il quarto F del liceo artistico Caravillani è stato in visita al Museo Ebraico della Cer. Una visita speciale, accompagnata del presidente Riccardo Pacifici che ha voluto guardare in faccia quei giovani che pochi mesi fa avevano dimostrato di voler combattere contro l’antisemitismo, contro l’indifferenza, contro una professoressa che sfacciatamente, di fronte a una classe intera, aveva dimostrato tutta la sua intolleranza nei confronti di una giovane ebrea di quella scuola.
Un passo indietro. E’ un qualsiasi giorno di ottobre quando Yael entra come sempre in classe. Oggi, però, non si sente bene. Ha un forte mal di testa. E’ a disagio. Esce dall’aula. Prova a mangiare qualcosa. Ma nulla. Il dolore resta. Eppure decide di rientrare in classe. C’è la lezione della prof Finelli a quell’ora. Yael prova a seguire. Non riesce. Non è attenta alla lezione. La docente lo nota. Forse pensa sia distratta da altro. La guarda. E con una frase lapidaria la riprende: “Se tu fossi stata in un campo di concentramento, avresti ascoltato”. Yael resta di stucco. La classe anche. I suoi compagni sono prima sbigottiti, poi si stringono intorno all’amica. Attaccano la professoressa, le dicono che è razzista. Protestano. Alcuni, in tre, decidono che d’ora in avanti non avrebbero più seguito le sue lezioni. Uno scatto d’orgoglio e senso civico da parte del Caravillani. Un fatto che cattura l’attenzione dell’ebraismo romano.
E così stamane Riccardo Pacifici ha voluto organizzare la visita della scuola al Museo, con gli alunni accompagnati dalla preside Anna Maria Trapani. Il presidente, a metà percorso, ha riunito i ragazzi nel Tempio Spagnolo per ringraziarli. “Sono commosso di fronte all’appoggio che avete dato alla vostra compagna – ha confessato Pacifici -. Mi capita spesso di andare nelle scuole per parlare di Shoah, per ricordare l’importanza della tolleranza nei confronti del prossimo. Ma mai mi era capitato di assistere a un fatto simile. In un periodo di crescente intolleranza antisemita, xenofoba e razzista, un episodio del genere dovrebbe essere premiato. Lo vorrei segnalare, quindi, alla Presidenza della Repubblica affinché tutti voi abbiate il dovuto riconoscimento, affinché la cittadinanza riconosco quali sono gli esempi positivi. E’ facile parlare e portare sulle cronache dei giornali fatti negativi, stavolta dobbiamo dobbiamo dare voce a ciò che di buono c’è stato in questo vostro gesto che noi, come ebrei romani, non dimenticheremo”. Una scuola così, continua Pacifici, “sa rispondere a quelli che, come la Finelli, si vantano di aver fatto piangere un’alunna e si dicono non razzisti, ma preoccupati di un’Italia che dà troppo spazio ai figli di immigrati”. Come ulteriore ringraziamento il Presidente, d’accordo con la responsabile della comunicazione del Museo Ebraico, Irit Levi, ha invitato gli studenti del liceo artistico a sfruttare la raccolta di tessuti più vasta d’Europa custodita tra le mura del Tempio. “Bisogna assolutamente premiare chi ha capito che migliorare la nostra società civile, significa – conclude Pacifici – mettere da parte ignoranza e omertà”.
Micol Debash
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Bravi, sì, i ragazzi della scuola, a sostenere la compagna di classe, a ribellarsi alla becera frase dell’insegnante ( ma insegnante di che??? ) ma..
Ecco che così si arriva a pensare di premiare chi non fa che quanto dovrebbe essere normale fare.. quello che una volta si chiamava “fare il proprio dovere”.
I normali sentimenti di umanità e civiltà stanno diventando tanto rari da essere degni di nota.. premiati.. c’è qualcosa che non va!
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Già, è quella la tragedia.
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Grazie.
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L’ha ribloggato su Bugie dalle gambe lunghee ha commentato:
Un po’ di storia non fa mai male
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Barbara,ho seguito la vicenda. Qui a Roma, le mie colleghe ed io abbiamo la stessa idea: andava espulsa la professoressa. Altri hanno detto: ma chissà se voleva dire proprio ciò che la stampa ha scritto o se è stato estrapolata la battuta dal contesto e il contesto era diverso…poi…perchè si è detto solo ora, a distanza di mesi?
Camilla alias S.
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La cosa è venuta fuori adesso perché i ragazzi sono stati ricevuti e premiati alla comunità ebraica per la loro ferma reazione. Le interpretazioni che riporti sono discorsi del carotene marinato: il contesto è che la ragazza non era attenta e lei ha detto che ad Auschwitz lo sarebbe stata, e richiesta di spiegazioni dalla preside ha spiegato che Auschwitz era un posto dove c’era ordine e disciplina; se qualcuno ci vede un contesto diverso è una testa di carotene marinato. Se invece voleva dire qualcosa di diverso da ciò che tutti i testimoni unanimi hanno dichiarato di avere sentito, allora, oltre che per aver detto una carotenata antisemita, va espulsa anche per palese incapacità – impotentia loquendi, la definirei.
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La penso come te, e mi ha dato estremamente fastidio il clima che si è creato dopo,quando ho cercato di obiettare alle loro affermazioni.Però è servito a poco.
Come sempre, non è facile far valere ragioni, su temi legati a ebrei.
A volte mi sento impotente, a volte credo che educare gli adulti non sia possibile, se non ci sia a monte,una vera disponibilità a capire. E’ meglio con i ragazzi. Nella gran maggioranza dei casi, ascoltano, sono sensibili e si sdegnano.
Buonanotte
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Sì, coi ragazzi, se si riesce a prenderli in tempo, qualcosa ancora si riesce a fare; gli adulti hanno già stabilito che cosa è bene e che cosa è male – e gli ebrei sono male, ovviamente – e non sono più curabili.
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