Iniziamo con la denuncia di nove magistrati.
“Le passeggiate non sono reati, contrastiamo invece la criminalità”
La lettera aperta di nove magistrati della Valle d’Aosta
Una lettera aperta alla cittadinanza valdostana, in cui dicono che le passeggiate non sono illeciti e che “il denaro pubblico è più utile se speso per contrastare la microcomunità che per i controlli”. A scriverla sono nove magistrati di Aosta, che però intervengono in qualità di cittadini.
Eugenio Gramola, presidente del tribunale, i giudici Anna Bonfilio, Maurizio D’Abrusco, Luca Fadda, Davide Paladino, Marco Tornatore, Stefania Cugge (giudice a Ivrea) e i pm Luca Ceccanti ed Eugenia Menichetti scrivono che “Con estremo sconforto – soprattutto morale – abbiamo assistito – ed ancora assistiamo – ad ampi dispiegamenti di mezzi per perseguire illeciti che non esistono, poiché è manifestamente insussistente qualsiasi offesa all’interesse giuridico (e sociale) protetto”.
“In un territorio qual è quello valdostano, ma anche altrove, in zone di campagna o collinari su tutto il territorio italiano, ove molti comuni hanno una densità di popolazione assai limitata a fronte di un territorio in gran parte esteso in zona rurale, che pericolosità rivestono le condotte di chi, per sopravvivere alla situazione pesante in cui tutti viviamo, avendo la fortuna di abitare in comune montano – o comunque in zone isolate – (con gli inconvenienti ben noti in condizioni normali, soprattutto in stagione invernale, per spostamenti anche ordinari) faccia una passeggiata nei boschi osando allontanarsi anche per qualche chilometro dalla propria abitazione, laddove superate le ‘quattro case’ del paese – proprio nel raggio delle poche centinaia di metri di spostamento consentito od almeno tollerato – si spinga fino alle zone solitarie di montagna dove – se ha fortuna – potrà incontrare forse qualche marmotta, o capriolo o volpe, transitando al più in prossimità di qualche alpeggio, al momento anche chiuso”.
Quindi “fermo restando che è compito delle Forze di Polizia, e prima ancora dell’autorità politica che ne dirige l’operare, decidere come e dove concentrare i controlli sull’osservanza delle disposizioni emanate dal Governo, è difficile non chiedersi se davvero non si sappia immaginare un modo più utile per spendere il danaro pubblico, in settori ove ce n’è ben più bisogno per le tante necessità urgenti delle strutture sanitarie o per più seri interventi di prevenzione e protezione degli anziani in strutture di accoglienza”.
“Tutto ciò avviene con sacrificio estremo, manifestamente non necessario, di diritti fondamentali di libertà personale e di circolazione dei cittadini di cui alla parte I della Costituzione, che meriterebbe rinnovata lettura ed attenta meditazione. Non dimentichiamo che le norme che vengano ad incidere e sacrificare diritti costituzionalmente garantiti, anche a tutela di altri diritti di pari rango che vengano a confliggervi, sono comunque sempre soggette a stretta interpretazione e perdono ogni legittimazione laddove le condotte sanzionate siano prive di lesività per il bene preminente salvaguardato”.Nell’ambito dell’emergenza da coronavirus, in Valle d’Aosta è prevista “in senso ulteriormente restrittivo” rispetto alla normativa nazionale (per via di una ordinanza regionale) la possibilità di svolgere attività motoria e di uscire con l’animale da compagnia “solo in prossimità della propria abitazione”, ricordano giudici e pm. Nella lettera aperta fanno riferimento in particolare alla “Circolare del Ministero dell’Interno 31.03.2020”, in cui si ricorda che “la finalità dei divieti” risiede “nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio” e che “il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete”.
Inoltre “non sarebbe forse “strategicamente” più utile limitare l’applicazione dei provvedimenti in vigore nell’ambito effettivamente necessario per il perseguimento dei fini loro propri di contenimento dei rischi reali – e non immaginari – di diffusione dell’epidemia in atto, salvaguardando il più possibile le libertà fondamentali dei cittadini? Ciò perché i cittadini stessi, ben consapevoli e largamente convinti della necessità di un regime comunque restrittivo, poiché coscienti – per la maggior parte almeno – dei rischi conseguenti al mancato contenimento della diffusione epidemiologica in atto, sarebbero così assai più motivati e spontaneamente disposti al pieno rispetto della normativa vigente, ragionevole ed equilibrata, e non si sentirebbero invece costretti a cercare i più umilianti sotterfugi per sottrarsi a solerti controlli che finiscono per essere percepiti come gratuite persecuzioni di nessuna utilità per l’effettiva tutela del bene della salute pubblica”. Infine “se superassimo il pericolo da coronavirus lasciando sul tappeto libertà fondamentali e diritti primari di libertà che oggi vengono seriamente posti a rischio da condotte repressive non adeguate rispetto ai fini perseguiti, che risultato avremmo conseguito?”. (qui)
E proseguiamo con quella di ottanta avvocati.
80 avvocati contro le restrizioni alla libertà del Governo: “Applicate senza giusta disciplina giuridica”
23 aprile 2020
Ottanta avvocati hanno redatto e sottoscritto un appello nel quale hanno voluto segnalare all’opinione pubblica i profili di conflittualità con il nostro quadro costituzionale dei provvedimenti adottati in queste settimane dal Governo italiano. Secondo quanto riportato nello scritto, si evidenzia che “sono state applicate pesanti restrizioni alle libertà individuali (la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà di culto), per il tramite di atti amministrativi (decreti ed ordinanze), in assenza di una puntuale disciplina legislativa e violando il principio di diversificazione delle competenze amministrative”. Gli avvocati hanno anche aggiunto che essendo le restrizioni in questione avvenute sulla base di atti amministrativi, “le ha sottratte ad ogni forma di controllo preventivo e successivo”.
Il testo
L’emergenza sanitaria in atto ha dimostrato la fragilità del nostro sistema costituzionale e, in particolare, delle garanzie che i Padri costituenti avevano voluto scrivere a difesa delle libertà civili. Il Governo ha deciso di avocare a sé ogni competenza, utilizzando impropriamente lo strumento del decreto legge, con il quale sono stati solo genericamente descritti i “casi” di possibile restrizione delle libertà civili delegando al Potere esecutivo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, la scelta puntuale di quale misura adottare sia del grado di intensità della stessa. Tutto questo è stato fatto in ragione di uno stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, pur essendo noto che la nostra Carta costituzionale non prevede l’emergenza quale presupposto per derogare allo Stato di diritto. Ad entrare in crisi è stato innanzitutto il principio di divisione dei Poteri. La centralità del ruolo del Parlamento è stata sacrificata in forza della necessità ed urgenza dei provvedimenti da adottare. Il Potere esecutivo ha deciso di arrogarsi ogni decisione in materia, adottando decreti legge che hanno attribuito al Presidente del Consiglio il potere di integrarli ed attuarli in vista del fine del contenimento dell’epidemia coronavirus.
E’ stato posto in discussione anche il principio di competenza sia a livello centrale (comprimendo la competenza per materia dei vari dicasteri), sia a livello locale (residuando in capo alle Regioni solo un potere di intervento d’urgenza in attesa dell’adozione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio). Il Decreto del Presidente del Consiglio è divenuto dunque una fonte strumentalizzata, dotato di un’efficacia tale da poter comprimere diritti costituzionalmente garantiti e da prevalere sui provvedimenti emessi dai singoli Ministri e sulle ordinanze emesse dagli enti territoriali (in primis le Regioni). Non è stato rispettato neppure il principio di gerarchia delle fonti. La libertà individuale gode di una protezione totale stante la riserva assoluta di legge (rinforzata), che impone al legislatore una descrizione precisa dei “casi” e dei “modi” di qualsiasi restrizione alla stessa. A sua tutela è pure prevista una riserva di giurisdizione. Anche la libertà di circolazione è garantita da una riserva di legge rinforzata; sono diritti soggettivi perfetti poi quelli di riunione, di associazione, di libertà di culto.
Solo una legge statale può limitare tali fondamentali libertà, e non certo una fonte secondaria governativa, e addirittura monocratica, quale il Decreto del Presidente del Consiglio. Ma anche accettando la possibilità dell’utilizzo della decretazione d’urgenza non c’è stato il rispetto del principio di tassatività: i due decreti legge adottati dal Governo hanno solo genericamente descritto i casi di possibile restrizione delle libertà civili, delegando ad un componente del Potere esecutivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, la titolarità di scelta sia del tipo di misura da adottare (i “casi”) sia del grado di intensità (i “modi). L’estrema genericità dei decreti legge contrasta poi con la Legge n. 400/1988, che richiede, per il rispetto dell’art. 77 Cost., l’emanazione di misure di immediata applicazione, con contenuto specifico ed omogeneo. Ed, anzi, un decreto-legge che abbisogni di un ulteriore provvedimento (nel caso un D.P.C.M.) per la sua attuazione, difficilmente può dirsi fondato su presupposti di straordinaria necessità e urgenza, poiché l’arco temporale necessario all’elaborazione della fonte secondaria smentisce in radice l’indifferibilità della misura.
In sintesi, sono state applicate pesanti restrizioni alle libertà individuali (la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà di culto), per il tramite di atti amministrativi (decreti ed ordinanze), in assenza di una puntuale disciplina legislativa e violando il principio di diversificazione delle competenze amministrative. Il fatto poi che le restrizioni in questione siano avvenute appunto sulla base di atti amministrativi, le ha sottratte ad ogni forma di controllo preventivo e successivo. Tali provvedimenti, infatti, sono stati adottati dal Potere esecutivo (Presidente del Consiglio, Presidenti delle Regioni, Sindaci) in piena autonomia e senza una verifica da parte del Parlamento né un controllo del Presidente della Repubblica (previsto sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi, questi ultimi adottati di solito con la forma del D.P.R.). La necessità che sia un atto avente forza di legge a limitare le libertà civili è del resto coerente con il nostro sistema di garanzie costituzionali: solo le leggi (ed atti equiparati ad esse) e non gli atti amministrativi (quali sono i decreti e le ordinanze) sono sottoponibili a giudizio di costituzionalità di fronte alla Corte Costituzionale, unico organo competente secondo il nostro Ordinamento a controllare, con efficacia erga omnes, la conformità alle norme e ai principi costituzionali degli atti legislativi, anche sotto il profilo della loro proporzionalità ed adeguatezza.
E’ mancata dunque qualsiasi verifica della conformità del mezzo (misure restrittive) con il fine (tutela della salute) nell’ottica di un bilanciamento con altri diritti cui la Costituzione riserva invece il grado più elevato di tutela: nessun controllo amministrativo, nessun passaggio parlamentare, nessuna verifica costituzionale. In conclusione gli scriventi ritengono che il fine non giustifica i mezzi. L’emergenza non può giustificare l’alterazione dei rapporti tra i poteri dello Stato e dello Stato con gli altri enti territoriali. Quando sono in gioco i diritti di libertà, allora l’alterazione delle garanzie costituzionali non riveste solo un aspetto formale, perché incide direttamente sulla tutela sostanziale di quei diritti che la Costituzione vorrebbe inviolabili. A meno che non si voglia incidere sulla forma dello Stato di diritto e infine sulla stessa forma di Governo.
I sottoscrittori (qui – e questa stampatevela e portatevela sempre dietro)
Poi arriva il 25 aprile, e salta fuori questa circolare ministeriale
così commentata da
Nella foga di mettere a tacere le voci stridule di ANPI, il “Gabinetto del Ministro” autorizza le associazioni partigiane e combattentistiche ad affiancare le “Autorità deponenti”, purché lo facciano “in qualche modo”.
Guareschi ci avrebbe scritto sopra un romanzo.
Io, da giurista di campagna, mi limito a contemplare la morte del diritto: una circolare ministeriale che dispone in deroga di un Decreto Legge, e l’espressione “in qualche modo” che assurge a criterio giuridico. Tutto per non scontentare i sacerdoti del pensiero unico.
A cui io aggiungo: il più giovane dei partigiani, considerando tali anche i ragazzini che facevano le staffette per trasmettere ordini e comunicazioni e che non combattevano, oggi ha almeno 90 anni, i combattenti qualcuno in più: davvero ci sono ancora partigiani e combattenti iscritti all’ANPI che partecipano alle manifestazioni?
Prima di chiudere vi propongo questo accorato grido di dolore di Max Del Papa (e chissà se un giorno qualcuno scriverà una Pavana per una democrazia defunta) e infine questo sfogo esasperato di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia.
(continua)
barbara