LA NUOVA GIUSTIZIA AVANZA

Normandia: giudicato per lo stupro di una liceale, viene assolto

22 novembre 2018

Un giovane processato dalla Corte d’Assise della Manica è stato assolto per lo stupro di una liceale e condannato per l’aggressione sessuale di un’altra minorenne. Il verdetto è stato emesso mercoledì 21 novembre 2018.

Il verdetto è stato pronunciato mercoledì 21 novembre 2018 nel processo in tribunale di un giovane di 21 anni accusato di stupro e violenza sessuale di due ragazze liceali a Saint-Lô (Manica) alla fine del 2015.  L’accusa aveva richiesto sei anni di reclusione.
L’accusato è stato assolto dallo stupro ma condannato per l’aggressione sessuale della prima vittima a due anni di carcere con sospensione condizionale legata a una messa in prova. Sarà inserito nel registro dei responsabili di reati sessuali. È dunque uscito libero dal tribunale di Coutances.

Niente “codici culturali”

Il difensore ha sostenuto le difficoltà di interpretazione che, secondo lei [sì, l’avvocato è una donna, esattamente come quella che ha esibito in aula le mutande della vittima
tanga tribunale
(d’altra parte c’è da credere che le mutande altrui siano le uniche che ha l’occasione di poter esibire, dovendosi fortemente dubitare che qualcuno abbia mai manifestato il desiderio vedere più in là del già troppo che tocca contemplare)]
sono il filo conduttore di questi casi. Difficoltà di interpretazione da parte del suo cliente che “non aveva i codici culturali” per rendersi conto di aver imposto una relazione per paura o sorpresa. Difficoltà di interpretazione da parte della vittima che potrebbe aver interpretato un’occhiata come una minaccia e quindi una costrizione [questa non l’ho mica capita: come è stato riconosciuto dallo stesso tribunale che lo ha assolto, lui non le ha dato un’occhiata da lei erroneamente interpretata come una minaccia: lui l’ha STUPRATA!]Difficoltà di interpretazione degli investigatori che non sapevano come misurare lo sgomento della vittima [? Cioè se io sono stata stuprata ma non appaio sufficientemente sgomenta non c’è motivo di condannare lo stupratore?].
Dopo la dichiarazione del verdetto, il presidente ha avuto cura di chiarire che “la decisione della corte non è una messa in discussione della sincerità” della denunciante. La corte ha valutato che l’imputato non aveva coscienza di imporre un rapporto sessuale. (qui, traduzione mia)

Si noti che in nessun punto dell’articolo c’è il minimo cenno all’identità dello stupratore, del quale solo con ulteriori ricerche si apprende che è un immigrato del Bangladesh, e si apprende, inoltre, che la ragazza stuprata ha tentato il suicidio. Noi, d’altra parte, l’anno scorso abbiamo avuto la geniale magistrata Carmen di Genio

che oltre a coltivare la bizzarra convinzione che per strada in casa in auto su un prato in discoteca nel fienile eccetera eccetera la legge italiana consente di stuprare a volontà (libero stupro in libero stato, madre, libero stupro in libero stato) e solo in spiaggia no, ignora anche che non esistono stati in cui lo stupro non sia reato. In vari stati, soprattutto islamici, non è considerato reato il rapporto sessuale imposto alla moglie, ma quello imposto a qualunque altra donna non solo è reato ma non di rado, e soprattutto proprio nei Paesi africani, comporta addirittura la pena di morte. E non ci fermiamo qui: abbiamo anche spacciatori colti in flagrante e assolti perché poverini lo spaccio è la loro unica fonte di sostentamento e varie altre analoghe sciocchezzuole. E niente, dobbiamo rassegnarci all’evidenza che esistono cittadini – e magari neanche cittadini – di serie A e cittadini di serie B. E non ho bisogno di esplicitare le identificazioni dei due gruppi, vero? Vabbè, mi fermo per non farmi venire un attacco di fegato; voi invece non fermatevi e andate a leggere anche qui.

barbara

Prescrizione (ordinamento penale italiano)

Tanto perché sia chiaro chi parla di fatti e chi ciancia a vanvera.

La prescrizione nell’ordinamento penale italiano indica l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
[…]
In diritto penale si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.

La prescrizione del reato è l’istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l’esigenza di una tutela giuridica penale, e ciò anche nell’ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Inoltre l’istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire l’effettivo diritto di difesa all’imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l’azione dello Stato contro i reati sia rapida e puntuale, seguendo un’azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.

La prescrizione non equivale ad un’assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l’imputato possono sembrare identici. Infatti affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all’imputato. Diversamente l’imputato deve essere assolto. D’altra parte la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza. (qui)

Se non basta non c’è problema: esistono anche altre fonti e altri argomenti.

barbara