Tanto perché sia chiaro chi parla di fatti e chi ciancia a vanvera.
La prescrizione nell’ordinamento penale italiano indica l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
[…]
In diritto penale si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.
La prescrizione del reato è l’istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l’esigenza di una tutela giuridica penale, e ciò anche nell’ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Inoltre l’istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire l’effettivo diritto di difesa all’imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l’azione dello Stato contro i reati sia rapida e puntuale, seguendo un’azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.
La prescrizione non equivale ad un’assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l’imputato possono sembrare identici. Infatti affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all’imputato. Diversamente l’imputato deve essere assolto. D’altra parte la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza. (qui)
Se non basta non c’è problema: esistono anche altre fonti e altri argomenti.
barbara