GLI INSEDIAMENTI SONO IL PIÙ GRANDE OSTACOLO ALLA PACE

insediamenti
E visto che a guardare l’immagine non avete perso tempo, spendiamone un po’ per tornare ai fatti di attualità, restando sempre in tema di balle e bufale.
La prima riguarda un “eroe”: vi ricordate quando, dopo la strage all’Hyper Cacher i giornalisti avevano fabbricato la favoletta dell’eroe musulmano che aveva salvato un bordello di gente dalla mattanza? Bene, contando sull’alloccaggine e sulla memoria corta del loro pubblico, adesso ne hanno fabbricata un’altra identica per lo stadio di Parigi: ogni volta che si scatena una mattanza ad opera del terrorismo islamico, ci viene fabbricato il “musulmano buono” chiavi in mano, che rischia la vita per salvare gli innocenti, e mentre le sinagoghe vengono lasciate sguarnite, la guardia repubblicana presidia la grande moschea, non sia mai che a qualche malintenzionato venga in mente di andare a fare la bua ai poveri musulmani. E poi date un’occhiata anche a queste altre balle qui e qui.
Post scriptum: e mentre l’Europa si diletta a “etichettare”, In Iran perfino la solidarietà è un reato che costa la galera.

barbara

Prescrizione (ordinamento penale italiano)

Tanto perché sia chiaro chi parla di fatti e chi ciancia a vanvera.

La prescrizione nell’ordinamento penale italiano indica l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
[…]
In diritto penale si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.

La prescrizione del reato è l’istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l’esigenza di una tutela giuridica penale, e ciò anche nell’ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Inoltre l’istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire l’effettivo diritto di difesa all’imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l’azione dello Stato contro i reati sia rapida e puntuale, seguendo un’azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.

La prescrizione non equivale ad un’assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l’imputato possono sembrare identici. Infatti affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all’imputato. Diversamente l’imputato deve essere assolto. D’altra parte la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza. (qui)

Se non basta non c’è problema: esistono anche altre fonti e altri argomenti.

barbara