Prescrizione (ordinamento penale italiano)

Tanto perché sia chiaro chi parla di fatti e chi ciancia a vanvera.

La prescrizione nell’ordinamento penale italiano indica l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
[…]
In diritto penale si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.

La prescrizione del reato è l’istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l’esigenza di una tutela giuridica penale, e ciò anche nell’ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Inoltre l’istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire l’effettivo diritto di difesa all’imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l’azione dello Stato contro i reati sia rapida e puntuale, seguendo un’azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.

La prescrizione non equivale ad un’assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l’imputato possono sembrare identici. Infatti affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all’imputato. Diversamente l’imputato deve essere assolto. D’altra parte la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza. (qui)

Se non basta non c’è problema: esistono anche altre fonti e altri argomenti.

barbara

Una risposta

  1. scusami ma non sono d’accordo
    “affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all’imputato” non include la condanna, che rimane una condizione possibile ma non accertata,e rinunciare alla prescrizione in un ordinamento così sbilanciato a favore dell’accusa in una magistratura che si vanta spesso di aggiustare il “senso” della legge senza doverne poi risponderne verso altri che la propria corporazione,richiede un coraggio che non mi sento di esigere,perchè potrebbe essere confuso con la stupidità.
    ma ci saranno di sicuro degli eroi,come dicono altri personaggi,dei cavalieri bianchi,aspettiamoli,ma senza attribuire patenti di colpevolezza per sentenze che non dimostrano nulla.(d’altronde 10,15,20 anni per perseguire un imputato sono sufficienti,se non ci si riesce lo hai già il colpevole)

    "Mi piace"

    • Scusa, ma non ho capito il senso del tuo commento. In un post precedente qualcuno ha usato l’espressione “assoluzione per prescrizione”; io ho detto che è una contraddizione in termini e il mio interlocutore ha ribadito che una sentenza di prescrizione equivale a una assoluzione. Poiché sapevo che non è vero, ho cercato in rete la documentazione di quanto da me affermato e l’ho postata. Non ho capito il tuo discorso sulla condanna, che ovviamente non c’è dato che il reato è caduto in prescrizione, e meno ancora le tue considerazioni successive, dato che ciò che ho postato sono semplicemente le norme del codice penale in merito alla prescrizione.

      "Mi piace"

      • premetto che non so cosa stavate discutendo nello specifico,ma se io stato rinuncia a perseguire il reato di cui tu sei imputato,non dimostra la tua colpevolezza e quindi tu sei innocente,il colpevole in questo caso è lo stato incapace di fare giustizia in tempi ragionevoli i commenti successivi riguardano la possibilità di rinunciare alla prescrizione,che dovrebbe essere una possibilità favorevole all’imputato che sa di essere innocente,se…ci si fida di questa magistratura,io personalmente non mi fido,ma ad esempio neppure Travaglio, che pure la incensa spesso nelle sue manifestazioni più estreme , si fida, dato che neppure lui “prescritto” a rinunciato.
        Questo perchè la Giustizia e il diritto devono/dovrebbero mantenere una certa coerenza,non compiacere le idee che mi sono fatto su di una persona o un avvenimento.

        "Mi piace"

  2. chi abbia un minimo di conoscenza del diritto e della procedura penale (o sappia almeno informarsi con la mente sgombra dal pregiudizio) è perfettamente in grado di cogliere la differenza sostanziale che passa tra prescrizione e assoluzione. Gli altri continueranno a fingere di non sapere, anche al prezzo di rendersi ridicoli.
    AE

    "Mi piace"

  3. Ciao Barbara, scusami il commento non e’ rilevante ai fini del tuo post, che comunque ho letto e condivido. Spero di scrivere presto un pezzo a 2, questa volta e’ una promessa, non so quanto durera’, ma faro’ il bravo.

    "Mi piace"

  4. Ma no, posso anche aver torto, spiegavo solo all’utente esperto di legge cosa volevo dire, non capisco perché la prendi sul personale, non è un duello.
    Anzi apprezzo spesso quello che scrivi, anche per questo non mi aspettavo il tuo giudizio un po’ forcaiolo su Jackson!

    Senza polemica
    andrea

    "Mi piace"

    • PS. Mi rimangio l’esperto, pensavo di aver letto Altalex(noto quotidiano di informazione giuridica) invece è Alterego, un blog antiberlusconiano identico a milioni di omologhi, che hanno studiato giurisprudenza tramite Travaglio (laureato in lettere e filosofia)

      "Mi piace"

  5. Non voglio trasformare questa discussione in un duello infinito, e posso accettare benissimo di aver torto, non c’è problema.
    Ma visto che ci sono, dopo aver letto per bene tutte le tue fonti (wikipedia italia, che diciamoci la verità, non è il massimo dell’attendibilità!) una domanda mi sorge spontanea.
    Se è vero che:” affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all’imputato” perché c’è la prescrizione, e non la condanna? voglio dire, a quanto dice wikipedia, il giudice per prescrivere un reato, dovrebbe avere in mano prove certe di colpevolezza? e allora perché non condannare? se fosse davvero così sarebbe un’assurdità, un’aberrazione giuridica!

    "Mi piace"

      • X AlterEgo:
        la definizione più credibile e credo anche più attendibile di wikipedia, è la seguente:
        “c) Prescrizione del reato (art. 157 c.p.): il decorso di un determinato periodo di tempo (stabilito dalla legge) senza che intervenga la pronuncia di una la sentenza di condanna irrevocabile, determina l’estinzione del reato per prescrizione.
        La misura costituisce la rinuncia dello Stato all’applicazione della sanzione punitiva sul presupposto del passare del tempo.
        I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili.
        Sulla base della pena prevista per ciascun tipo di reato, l’art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario per la prescrizione del reato.”
        (tratto da : http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/cause-estinzione-reato-e-pena.asp )

        Cioè avete ragione voi a dire che non equivale a un’assoluzione, ma non è nemmeno una semi-condanna, o una condanna morale senza esecuzione della pena(come credono quelli che leggono troppo Travaglio e compagnia). E siccome l’impostazione del nostro sistema giudiziario è garantista(esiste solo la presunzione di innocenza, e non quella di colpevolezza), chi beneficia della prescrizione, è da considerare non colpevole, tanto quanto chi viene assolto.

        Poi ovvio, ci può anche essere l’errore giudiziario, e quindi si può essere prescritti pur essendo colpevoli, ma questo vale anche per l’assoluzione, o la condanna. Il rischio di errori c’è sempre!

        PS: Kautostar Smith è un nickname!

        "Mi piace"

  6. Non mi interessa aggiungere interpretazioni della norma. Cercando di ragionare da cittadino, l’avvenuta prescrizione di un reato ha un solo significato certo: il fallimento dello Stato (e quindi degli inquirenti) nel perseguire un reato. Corollario ne è il giudizio negativo verso chi cerca in tutti i modi di non prendere atto del fallimento, cercando di portare avanti un processo per reati che fatalmente cadranno in prescrizione. In questo modo, si ritarda il lavoro su altri reati, più recenti, che così alla fine cadranno anch’essi in prescrizione.

    "Mi piace"

    • Poi, dall’altra parte della barricata, c’è chi, sapendo di essere pienamente colpevole, assolda carrettate di avvocati con l’unico compito di tirare fuori cavilli all’infinito per far finire il processo fuori tempo massimo e godere della prescrizione (e se non basta si provvede a fare una bella leggina che accorcia i tempi della prescrizione e il gioco è fatto). Dopodiché saltano fuori i soliti gonzi che ti dicono? Visto? Neanche una condanna! Pura e semplice persecuzione.

      "Mi piace"

      • E dei perdenti che invece, attaccandosi alle più strampalate interpretazioni-invenzioni giudiziarie, non sono riusciti ad abbattere il governo Berlusconi nemmeno in quasi 20 anni, che se non era per la crisi finanziaria, e l’intervento UE, stava ancora al suo posto, che ne dici? quelli sarebbero geni?

        "Mi piace"

  7. @ Kautostar Smith
    poi ovvio, ci può essere l’errore giudiziario, e quindi si può essere prescritti pur essendo colpevoli…
    qui dimostri di avere compreso poco o nulla del meccanismo con cui opera l’istituto della prescrizione (il riferimento all’errore giudiziario c’entra come cavolo a merenda). Ma, a parte questo, mi pareva che il punto di partenza del post di Barbara che stiamo commentando fosse un altro: spacciare una prescrizione per assoluzione è sbagliato. Sul punto dici di essere d’accordo, quindi il discorso sarebbe chiuso, se non fosse per il fatto che, ricorrendo ad una (non so quanto consapevole) mutatio controversiae, cerchi di spostare l’attenzione, ma come farebbe un elefante in un negozio di cristalleria, su altri profili.
    P.S.: un nickname? Non mi dire! E io che pensavo fosse un calesse.

    "Mi piace"

    • “P.S.: un nickname? Non mi dire! E io che pensavo fosse un calesse.”
      prima mi hai chiamato “sig Smith”, SVEGLIA!!!

      Quello che non ha compreso nulla sei tu, che hai studiato giurisprudenza da Travaglio (laureato in filosofia). Spacciare una prescrizione per assoluzione è FORMALMENTE sbagliato, ma di fatto chi viene prosciolto per prescrizione del reato, è legalmente NON COLPEVOLE, cioè INNOCENTE.

      Per farti un esempio, mettiamo che tu venga accusato di pedofilia, e non hai alibi o prove che ti scagionino al 100%( eri in una stanza, da solo, a fare ripetizioni di matematica ad un bambino, e non ci sono terze persone che possano testimoniare cosa davvero sia avvenuto in quella stanza). E’ la parola del bambino, contro la tua. Mettiamo che tra perizie di parte contraddittorie, rinvii, ricorsi, ecc…insomma tra un inghippo e l’altro, si arrivi alla scadenza della prescrizione. A quel punto tu saresti prosciolto con prescrizione, per il semplice fatto che non è stato possibile arrivare a un’assoluzione piena entro i tempi prestabiliti dalla legge, ma non ci sono nemmeno prove che ti condannano.
      Poi mettiamo che viene fuori il “travaglino” di provincia, e scrive su qualche giornaletto locale che anche se non sei stato condannato, sei di fatto colpevole, perché la prescrizione è una “condanna morale”.
      E a quel punto, anche se il travaglino di turno verrà condannato per diffamazione, tu ti porterai appresso per tutta la vita, il marchio d’infamia della pedofilia!

      Se neanche con questo esempio capisci cosa voglio dire, credo che sia proprio impossibile comunicare, per totale incompatibilità ideologica(io non sono un anti-berlusconiano forcaiolo. Berlusconi preferisco criticarlo sui disastri politici, piuttosto che sulla fedina penale, visto che essendo ancora immacolata perderei in partenza!)

      "Mi piace"

    • “spacciare una prescrizione per assoluzione è sbagliato.”

      E su questo ovviamente sono d’accordo, perché non è un’opinione, ma un dato di fatto. Ma la questione che mi pare si faccia fatica a comprendere, è che anche chi viene prosciolto per prescrizione, non può essere considerato colpevole.

      “il riferimento all’errore giudiziario c’entra come cavolo a merenda”
      E invece l’errore giudiziario c’entra eccome, perché chi beneficia della prescrizione, è da considerarsi non colpevole, e se uno crede che invece sia colpevole, allora significa che c’è stato un errore giudiziario.
      Per esempio Andreotti è stato prosciolto con prescrizione, per una vecchia accusa di associazione mafiosa, e il fatto che sia stato prescritto, significa che i giudici non sono stati in grado di condannarlo in tempo utile. Quindi le possibilità sono 2, o è innocente, oppure i giudici hanno sbagliato, e non sono stati capaci di trovare quelle prove schiaccianti di cui sono in possesso persino tanti giornalisti!

      Questo è tutto
      ciao

      "Mi piace"

      • scusa, sig. Smith (il cognome Smith preceduto dall’abbreviazione codificata per signore viene qui utilizzato, come nel precedente commento, <ioci causa, nella piena consapevolezza si tratti di una parte del nickname dell’interlocutore, n.d.r.), ma forse ti sfugge il fatto che nel nostro ordinamento penale la locuzione errore giudiziario non si attaglia al caso (da te indicato a titolo esemplificativo) di giudici che non sono stati in grado di condannare in tempo utile.

        "Mi piace"

      • X AlterEgo:

        Ok, allora invece che “errore giudiziario”, diciamo che quando si arriva alla prescrizione prima della sentenza definitiva, è una sconfitta del sistema giudiziario, che ha agito in maniera troppo lenta e inefficiente.
        Comunque ho ragione o no a dire che quando la prescrizione arriva prima della sentenza, l’imputato non può essere considerato colpevole? concorda?

        "Mi piace"

  8. http://www.avvocatiediritto.com/la-tua-liberta/caso-mills-prescrizione-del-reato-e-condanna-al-risarcimento-dei-danni.html
    “La pronuncia di avvenuta prescrizione del reato si può definire una pronuncia di assoluzione?
    Si è posto in rilievo come la sentenza che pronuncia la prescrizione di un reato non contenga, in sé, alcuna pronuncia in ordine al merito dei fatti: si tratta, infatti, di una decisione che, pur comportando di fatto la preclusione alla condanna dell’imputato ad una pena, ha natura meramente processuale. Tuttavia, nel caso di specie, la condanna dell’imputato Mills era già stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, che aveva accertato le relative responsabilità e, pertanto, la responsabilità penale dell’imputato può dirsi a tutti gli effetti accertata nel merito. La Cassazione, infatti, ha annullato detta condanna unicamente per il maturarsi della prescrizione, senza entrare nel merito di altre questioni giuridiche o attinenti alla motivazione della sentenza del giudice di appello. In sostanza, dichiarare il reato prescritto non significa assolvere da detto reato.”

    IN PRATICA, SE LA PRESCRIZIONE AVVIENE DOPO UNA CONDANNA DEFINITIVA, LA RESPONSABILITA’ PENALE RIMANE COMUNQUE ACCERTATA(come nel caso Mills)
    INVECE SE LA PRESCRIZIONE AVVIENE PRIMA DI UNA SENTENZA DEFINITIVA, L’IMPUTATO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO COLPEVOLE!

    Spero di aver chiarito meglio la questione, e credo che su questo possiamo essere tutti d’accordo, al di là delle opinioni personali!

    "Mi piace"

  9. @Kautostar: “se il reato è accertato, allora perché non condannare?” Perché è trascorso troppo tempo dalla sua commissione. A meno che l’imputato non ci rinunci, il giudice *deve* applicare la prescrizione (purché il reato sia accertato).
    “Se il giudice ha prove della colpevolezza, perché mai dovrebbe far passare i tempi della prescrizione, invece che condannare?”: perché il processo è una sequenza i cui tempi sono normati e non in piena disponibilità del giudice. Peraltro tu stai danto per scontato che il giudice abbia raggiunto il suo convincimento sulla colpevolezza dell’imputato *prima* che il termine di prescrizione sia scaduto: ma chi l’ha detto?
    “la prescrizione del reato […] si applica solo al reato, quando dopo un certo numero di anni, non ci sono ancora abbastanza elementi e prove per una sentenza definitiva(nemmeno per condannare)”: a parte l’uso improprio dell’espressione “sentenza definitiva” (qualsiasi sentenza divenuta irrevocabile è definitiva, anche quella che applica la prescrizione), sbagli: la prescrizione si applica quando è trascorso un certo tempo dal commesso reato e il processo non si è ancora concluso (perché il reato è stato scoperto tardi, perché l’imputato è stato bravo a tirarla per le lunghe, perché il pubblico ministero era pigro e infingardo: non importa), *purché* il reato sia accertato: se la prova manca, bisogna assolvere, prescrizione o non prescrizione, perché un corollario del principio di non colpevolezza è che l’imputato ha diritto alla formula di proscioglimento più favorevole possibile.

    "Mi piace"

    • ti invito a leggere questo:
      “Art. 129. cod procedura penale
      Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

      1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

      2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.”

      A quanto pare, il giudice è obbligato a prescrivere alla scadenza dei termini, quando non risulta evidente l’innocenza, quindi non è necessario che risulti evidente la colpevolezza. Se non ci sono prove schiaccianti di colpevolezza, ma neanche prove di innocenza, il giudice deve comunque prescrivere il reato!

      Insomma prescrizione del reato, non equivale a colpevolezza certa dell’imputato, ma casomai a incertezza sull’innocenza. Ovviamente c’è un’alta probabilità che chi beneficia della prescrizione spesso sia anche colpevole, ma non è sicuro al 100%, anche un innocente può essere prosciolto per estinzione del reato, causa prescrizione!

      "Mi piace"

      • tu al massimo hai citato Wikipedia italia!

        cmq ti invito a leggere l’art 129, del cod di procedura penale:

        “Art. 129.
        Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

        1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

        2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato(come la prescrizione) ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.”

        Praticamente se l’innocenza è evidente, il giudice deve assolvere, e quindi in caso di prescrizione significa che non ci sono elementi di innocenza evidente, ma non è detto che ci siano prove di colpevolezza certa(altrimenti si sarebbe anche potuto condannare per tempo!)

        "Mi piace"

  10. No, Kautostar, continui a sbagliare anche se in questo caso la pessima scelta del legislatore delegato – che ha disatteso la legge delega nonché una pronuncia della Corte Costituzionale del ’75 che aveva censurato l’art. 159 del vecchio codice esattamente per questa ragione – ti giustifica parzialmente (dico parzialmente perché il discorso sul “per tempo” continua ad essere campato per aria): la più autorevole dottrina, Cordero in primis, e una ricca giurisprudenza ritengono che un’impostazione rispettosa della Costituzione “porta a concludere che il requisito dell’evidenza del richiamato art. 129, 2° comma, c.p.p. debba essere inteso secondo la regola di giudizio sancito nell’art. 530, 2° comma c.p.p.: ne deriva che se “la causa estintiva interviene o, comunque, può essere applicata dopo l’istruzione dibattimentale ha pieno vigore la regola, secondo cui la situazione di dubbio sulla responsabilità è equiparata alla mancanza di prova sulla stessa e conseguentemente il giudice deve pronunciare la sentenza di assoluzione corrispondente.”” (G. Spangher, Nuovo trattato di procedura penale, vol. I, UTET, Torino, 2008, pag. 144. Il virgolettato all’interno della citazione è tratto da Cass. pen., 13-1-2005. Altra dottrina e giurisprudenza in nota 213 alla pagina citata). Ovvero il giudicato sostanziale definitivo è quello che stabilisce la colpevolezza di Mills.
    @blogdibarbara: grazie a te per il bel blog.

    "Mi piace"

    • Non stavamo parlando del caso Millsi(in cui se non sbaglio c’è stata una prescrizione solo della pena, ma è stato cmq condannato), ma della prescrizione del reato in generale. Una volta scaduti i termini della prescrizione, ci può essere l’assoluzione solo nel caso in cui il giudice abbia a disposizione prove dell’innocenza, altrimenti c’è sempre la prescrizione. E affinché un reato vada in prescrizione, non c’è bisogno che ci siano prove schiaccianti della colpevolezza dell’imputato, è sufficiente che manchino le prove dell’innocenza. Così dice il codice di procedura penale!
      oltretutto l’art 27 della costituzione recita che “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.” , la prescrizione non è menzionata, quindi non equivale a una condanna, a una mezza condanna o una condanna morale(come dice Travaglio), ma nella prescrizione di un reato, lo Stato rinuncia al giudizio. Non è un’assoluzione, ma manco una condanna!

      e con questo è tutto, a meno che non ti vuoi mettere contro l’art27, non credo che mi puoi dare torto!

      Ciao

      "Mi piace"

      • Caro Kautostar, ripeti peddisequamente: “Una volta scaduti i termini della prescrizione, ci può essere l’assoluzione solo nel caso in cui il giudice abbia a disposizione prove dell’innocenza, altrimenti c’è sempre la prescrizione. E affinché un reato vada in prescrizione, non c’è bisogno che ci siano prove schiaccianti della colpevolezza dell’imputato, è sufficiente che manchino le prove dell’innocenza. Così dice il codice di procedura penale!” Non è così, come ti ho appena spiegato: ripetere un argomento senza entrare nel merito delle controargomentazioni altrui vale poco sul piano dialettico.
        Su un punto hai ragione: una sentenza che riconosce una prescrizione non è tecnicamente una condanna, anche se la colpevolezza, cioè la fondatezza storico-giuridica dell’imputazione, deve sussistere. E con ciò? Forse che la Cassazione è la custode dell’etica pubblica? O, ancora più ridicolmente, detiene un qualche monopolio nella ricostruzione storica dei fatti? Chi coltiva simili fantasie, tu o Travaglio o chiunque, sbaglia e di grosso.

        "Mi piace"

      • “Non è così, come ti ho appena spiegato”

        Veramente non m’hai spiegato nulla, m’hai semplicemente detto che avrei torto, ma non mi pare proprio, la prescrizione NON E’ UNA CONDANNA, e neanche UN’ASSOLUZIONE, su questo credo proprio di aver ragione

        ” E con ciò? Forse che la Cassazione è la custode dell’etica pubblica? O, ancora più ridicolmente, detiene un qualche monopolio nella ricostruzione storica dei fatti? Chi coltiva simili fantasie, tu o Travaglio o chiunque, sbaglia e di grosso.”

        E su questo sono pienamente d’accordo, a pensarla diversamente sono quelli convinti che la prescrizione sia una prova di colpevolezza.
        E magari basano proprio sulla prescrizione, la loro opinione sul fatto che alcuni personaggi della politica (come Andreotti) siano mafiosi. Può essere benissimo che Andreotti abbia fatto affari con la mafia, non lo metto in dubbio, ma la sentenza di prescrizione(per le imputazioni più vecchie) non è una prova in quanto tale, probabilmente le prove ci saranno davvero, ma sono altre. E anche se non ci fossero prove che il politico tal dei tali sia un mafioso, ovviamente si può comunque criticare e condannare ugualmente nel merito delle azioni politiche o dell’etica pubblica(anzi criticarlo e attaccarlo nel campo etico-politico credo che sia molto più efficace. Berlusconi, che ha resistito benissimo a oltre 15 anni di attacchi sul piano giudiziario è la prova concreta che le critiche e le cronache giudiziarie, senza una seria opposizione politica, non servono a nulla!)
        La prescrizione non è una condanna, e nemmeno una prova sufficiente di responsabilità materiale o morale, ma solo una rinuncia all’accertamento e alla punizione di un determinato reato!

        "Mi piace"

  11. Caro Kautostar, ti ho spiegato che l’interpretazione letterale dell’art. 129, che hai tirato in ballo tu, non è quella corretta e non è quella che applica la Cassazione. Su questo non hai nulla da dire tu e quindi niente da rispondere io.
    Sul resto, mi pare ci sia poco da commentare: dici “la sentenza di prescrizione non è una prova in quanto tale”, ma ovviamente non lo è nemmeno quella di colpevolezza perché esistono sentenze che ricostruiscono i fatti in modo poco credibile.
    Sorvolo su B. o sui presunti attacchi giudiziari di cui sarebbe stato vittima perché anche al trito e ritrito c’è un limite.
    Chiudo con un’ultima chiosa: “La prescrizione non è una condanna, e nemmeno una prova sufficiente di responsabilità materiale o morale, ma solo una rinuncia all’accertamento e alla punizione di un determinato reato!” No: pur non essendo tecnicamente una condanna, la prescrizione dopo l’istruzione prevede sempre l’accertamento della commissione del reato; le prove della responsabilità “materiale”, come dici, stanno negli elementi emersi nel processo, che noi siamo liberissimi di valutare come ci pare quale che sia la formula della sentenza che in sé non è “prova” di nulla se non di se stessa.

    "Mi piace"

  12. o avuto una querela dopo varie vicissitudini 8 anni per motivi vari ora il 17giugno cera prescrizione ma 11giugno e stata data sentenza assolto ora il reato e prescritto la controparte puo fare appello su reato giudicato e prescritto

    "Mi piace"

  13. con una sentenza di prescrizione, per ipotesi, l’imputato non sarebbe stato comunque al riparo da un’azione di risarcimento danni (in sede civile) e, in quel caso, probabilmente, le sue noie sarebbero ricominciate anche prima…

    "Mi piace"

  14. ALLORA SCUSATE IL FATTO E SUCCESSO IL 3 GIUGNO 2006 A OGGI SONO 8 ANNI IL GIUDICE A DETTO CHE IL 17GIUGNO ERA PRESCRITTO E DURATO COSI PERCHE CONTROPARTE A RIPRESO LA SUA QUERELA 10 GIORNI PRIMA DELLA PRESCRIZIONEA A 6 ANNI ORA 11 GIUGNO 2014 SONO STATO ASSOLTO ALLORA ANCHE SE IL REATO E PRESCRITTO LA CONTROPARTE PUO FARE APPELLO DOPO 8 ANNI DAL FATTO SULLA SENTENZA

    "Mi piace"

  15. SE CE PROBALITA CHE LA CONTROPARTE FA APPELLO SU SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER ME DOPO NERVOSISMO E ALTRO A ME CHE SONO IPERTESO DOPO OTTO ANNI DAL FATTO ECCO PERCHE I TRUBUNALI SONO INGOLFATI IN INGHILTERRA O SENTITO CHE NN E COSI MO SE QUESTO MIO ANTAGONISTA FA APPELLO UNA CAUSA CIVILE NN FINISCE PIU IO POI POSSO PURE DOPO 8 ANNI NN RICORDARE I PARTICOLARI SIGNIFICATIVI A MIA DIFESA

    "Mi piace"

  16. Mio figlio nel dicembre 2013 ebbe una condanna in Grecia per omicidio colposo in seguito ad un incidente, con pena di due anni e tre anni di sospensione. Ci hanno informati che a febbraio 2017 e’ stata fissata la data di appello, ma mio figlio non ha più intenzione di sostenerlo, perché ormai ha finito di scontare la pena. Ora mi chiedo: a cosa servirebbe fare un appello a pena scontata?

    "Mi piace"

    • Io purtroppo non sono in grado di rispondere: non sono avvocato e ho pubblicato questo post come risposta a una polemica sorta in un altro post. Posso provare a girare la sua domanda all’amico avvocato che a volte mi legge. Penso comunque che se il processo è avvenuto in Grecia, debbano valere le regole di lì, e non le nostre.

      "Mi piace"

      • Grazie dell’intervento. Dicevo che mio figlio ha scontato i due anni di condanna nel dicembre 2015 . La sospensione era di tre anni e anche questa si è conclusa a dicembre 2016.ora ci è arrivato l’appello che si terrà a febbraio 2017. Ma a cosa serve se ormai è finito anche il periodo di pena sospesa? Infatti abbiamo deciso di non comparire. La ringrazio

        "Mi piace"

        • Mi pare di capire che suo figlio non abbia affatto scontato la pena (in carcere), dal momento che ha potuto beneficiare della sospensione condizionale. A parte ciò, non vedo proprio come la scelta di non comparire all’udienza possa essere messa in relazione logica con la scadenza del periodo di sospensione condizionale. Immagino che sia interesse di suo figlio ottenere comunque una pronuncia di assoluzione (lo stesso interesse che lo ha spinto all’epoca a proporre appello avverso una sentenza di condanna ad una pena sospesa…).
          In ogni caso, l’appello sarà discusso e deciso (anche in assenza dell’imputato-appellante), a meno che non vi sia (stata) una rinuncia espressa all’impugnazione.
          Saluti

          "Mi piace"

        • La ringrazio per la risposta, il fatto e’ che è molto difficile pensare di ottenere l’assoluzione. Piuttosto avremmo pensato di rinunciare al l’appello e di chiedere la reintegrazione al tribunale di competenza, visto che in questo periodo ha avuto una buona condotta. Saluti

          "Mi piace"

Lascia un commento